Come leggere l’etichetta di una confezione di olio extravergine di oliva
L’etichetta di una confezione di olio extravergine di oliva svolge la funzione di vera e propria bussola per il consumatore al momento dell’acquisto, perchè contiene tutte le informazioni necessarie sulla qualità sostanziale del prodotto.
Etichetta e rintracciabilità rappresentano, al giorno d’oggi, un binomio imprescindibile e vincente per conquistare la fiducia del consumatore; il cliente, infatti, impaurito dai recenti scandali (Bse, diossina, ecc.), esige sempre più la predisposizione di etichette che garantiscano la massima trasparenza e rintracciabilità dei prodotti alimentari.
L’etichettatura, in altre parole, è l’insieme delle mansioni: disegni, marchi, immagini, simboli etc., che descrivono il prodotto alimentare, pertanto rappresenta una guida che il consumatore avveduto legge attentamente.
Il D.Lgs. n. 109 del 27/01/92 e successive modificazioni, in attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE del consiglio del 14/06/1989, ha introdotto regole importanti riguardo l’etichettatura dei prodotti alimentari, sul loro imballaggio, sulla loro presentazione e pubblicità.
Ora, considerando il caso specifico dell’olio d’oliva, l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità, oltre ad essere disciplinata come norma di base dal D.Lgs. 109/92, è ulteriormente disciplinata dal Regolamento CE n. 1019/2002.
In merito all’etichettatura, l’art. 3 del D.Lgs. dispone che i prodotti alimentari preconfezionati, destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni:
Denominazione di vendita
Si tratta di un nome di uso comune che da una rapida descrizione del prodotto, esso è generalmente previsto da apposite leggi che disciplinano la vendita di quel tipo di alimento, oppure in assenza di un’apposita normativa, si ricorre a un nome consacrato dagli usi e dalle consuetudini.
Nel caso in esame dell’olio d’oliva, il Reg. CE n. 1019/2002 dispone che l’etichetta deve riportare le denominazioni di vendita in conformità all’art. 35 del Reg. n. 136/66/CEE; esistono le seguenti tipologie di prodotto: olio extra vergine di oliva, olio vergine di oliva, olio di oliva e olio di sansa di oliva.
Inoltre, lo stesso Regolamento precisa che dal 1 novembre 2003 si deve indicare in etichetta alcune informazioni sulla categoria dell’olio:
a) per l’olio extravergine di oliva, segue “olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici“;
b) per l’olio vergine di oliva, segue “olio d’oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici“;
c) per le altre categorie si rimanda al Regolamento CE.
Elenco degli ingredienti
L’art. 7 del D.Lgs. dispone che l’indicazione degli ingredienti non è richiesta nei prodotti costituiti da un solo ingrediente, ed è il caso dell’olio di oliva;
Quantità netta
Il decreto dispone che la quantità per i prodotti liquidi alimnetari preconfezionati deve essere espressa in unità di volume, utilizzando il litro (l o L), il centilitro (cl) o il millilitro (ml), inoltre prevede per gli oli commestibili fino a 10 litri devono essere confezionati esclusivamente nelle seguenti quantità nominali espresse in litri: 0,10-0,25-0,50-0,75-1,00-2,00-3,00-5,00-10,00 in recipienti ermeticamente chiusi.
Queste disposizioni sono state integrate e sostituite in parte, relativamente all’olio d’oliva, dal Reg. 1019/1992 che prevede capacità massima dei recipienti fino a 5 litri (fino a 25 litri per oli destinati alla collettività secondo il D.M. 14/11/2003);
Termine minimo di conservazione (TMC)
Tale termine è la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione; per l’olio d’oliva tali proprietà coincidono con le caratteristiche fisiche, chimiche ed organolettiche. In etichetta sarà indicato “da consumarsi preferibilmente entro” seguito dalla data in formato giorno, mese ed anno che per gli oli d’oliva è dopo 12-18 mesi dall’imbottigliamento; e qualora sia necessario adottare particolari accorgimenti per garantire la conservazione del prodotto stesso, le indicazioni sono completate dalla enunciazione delle condizioni di conservazione, che nel caso di olio d’oliva la dicitura sarà “Conservare al riparo dalla luce e lontano dalle fonti di calore”;
Nome o ragione sociale
Sede del produttore o confezionatore o di un venditore stabilito nella CE, e la sede dello stabilimenti di produzione o confezionamento, la sede dello stabilimento di fabbricazione o confezionamento va sempre indicata; può essere omessa solo in caso essa coincida con la sede del produttore o confezionatore o venditore;
Lotto
Il decreto prevede che per lotto si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, che per l’olio coincide con bottiglie o lattine, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche; il lotto è identificabile da un numero seguito dalla lettera “L”, e può essere utile per individuare partite di prodotti non conformi sul mercato, da ritirare;
Simboli a carattere ambientale
Sono quelli che invitano il consumatore a non disperdere i contenitori o imballaggi dopo l’uso nell’ambiente, (art. 3 del D.M. 28/06/89). Possono essere utilizzati testi, simboli e pittogrammi;
Luogo di origine o provenienza
Il decreto Lgs. 109/1992 annovera tale indicazione tra quelle obbligatorie, ma per l’olio di oliva essa risulta essere ancora una facoltà. Infatti, il Reg. 1019/2002 afferma che la designazione di origine può figurare sull’imballagio o sull’etichetta, unicamente per l’olio vergine ed extravergine d’oliva;
Altre indicazioni facoltative
Tra queste ricordiamo:
a) i simboli metrologici, come la lettera minuscola “e” che costituisce il marchio CE per gli imballaggi preconfezionati corrispondenti alla Direttiva n. 106/75;
b) i materiali utilizzati per i contenitori dei liquidi, i contenitori per olio d’oliva devono essere contrassegnati da un esagono regolare o cerchio, all’interno del quale deve essere riportata una abbreviazione corrispondente al materiale utilizzato per la fabbricazione (CA carta, AL alluminio, ecc.);
c) indicazioni facoltative del Reg. 1019/2002 soggette ad obblighi, tra queste “prima spremitura a freddo” per oli vergini ed extra-vergini ottenuti a meno di 27 °C con sistemi di estrazione tradizionale (presse idrauliche), oppure “estratto a freddo” per oli dello stesso genere ottenuti a meno di 27 °C con sistemi di estrazione per centrifugazione della pasta d’olive, poi le indicazioni organolettiche solo se basate su metodi d’analisi previsti dal Reg. CEE n. 2568/91, poi l’indicazione dell’acidità solo se è indicato anche il tenore delle cere, l’indice dei perossidi e l’assorbimento all’ultravioletto, e poi ancora i valori nutrizionali, obbligatori qualora sia indicata in etichetta almeno un’informazione nutrizionale.
Altra indicazione fondamentale per il consumatore: Il prezzo dell’olio! infatti qualora ci si trovi di fronte ad un olio extravergine con un prezzo unitario molto al di sotto della media di mercato, bisogna sempre diffidare.
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