D.M. 6 agosto 1998 – GURI n. 193 del 20
agosto 1998
(Iscrizione nel "Registro delle denominazioni di origine protette e
delle indicazioni geografiche protette" ai sensi del Reg. CE n.
1065/97).
Art. 1
Denominazione
La denominazione di origine controllata "Terra d’Otranto" è riservata
all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2
Varietà di olivo
1. La denominazione di origine controllata "Terra d’Otranto" è riservata
all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo
presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Cellina di Nardò e
Ogliarola (localmente denominata Ogliarola Leccese o Salentina) per
almeno il 60%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli
oliveti in misura non superiore al 40%.
Art. 3
Zona di produzione
1. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva di cui all'art. 1 comprende i territori olivati
atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative
previste nel presente disciplinare di produzione, compresi nell’intero
territorio amministrativo delle province di Lecce e nel territorio della
provincia di Taranto con esclusione dei seguenti comuni: Ginosa, Laterza,
Castellaneta, Palagianello, Palagiano, Mottola, Massafra, Crispiano,
Statte e la porzione del comune di Taranto censita al catasto con la
lettera A nonché, nei seguenti comuni della provincia di Brindisi:
Brindisi, Cellino, S.Marco, Erchie, Frabcavilla Fontana, Latiano,
Mesagne, Ora, Sandonaci, San Pancrazio Salentinop, San Pietro Vernotico,
Torchiarolo e Torre S. Susanna.
La zona geografica sopracitata si estende ad arco insinuandosi fra i
mari Jonio ed Adriatico, dalle Murge di sud-est, per il tavoliere di
Lecce, per finire nelle Serre, alla confluenza dei due mari.
Art. 4
Caratteristiche di coltivazione
1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla
produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono
essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque,
atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche
caratteristiche qualitative.
Sono pertanto idonei gli oliveti situati entro un limite altimetrico di
517 m. s.l.m. , i cui terreni, di origine calcarea del Cretaceo, con
lembi di calcari del Terziario inferiore e medio ed estesi sedimenti
calcareo-sabbiosi-argillosi del Pliocene e del Pleistocene, appartengono
alle terre brune o rosse, spesso presenti in lembi alternati, poggianti
su rocce calcaree.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura
devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non
modificare le caratteristiche delle olive e dell’olio. È consentita una
densità massima di 400 piante per ettaro.
2. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1 deve
essere effettuata entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata di cui all'art. 1 non può superare kg 12.000 per ettaro per
gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può
superare il 20%.
4. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere
riportata sui limiti predetti attraverso accurata cernita purché la
produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra
indicati.
5. La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata secondo
le procedure previste dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573,
in unica soluzione.
6. Alla presentazione della denuncia di produzione delle olive e della
richiesta di certificazione di idoneità del prodotto, il richiedente
deve allegare la certificazione rilasciata dalle Associazioni dei
produttori olivicoli ai sensi dell'art. 5, punto 2, lettera a), della
legge 5 febbraio 1992, n. 169, comprovante che la produzione e la
trasformazione delle olive sono avvenute nella zona delimitata dal
disciplinare di produzione.
Art. 5
Modalità di oleificazione
1. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Terra d’Otranto" comprende
l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 1
dell'art 3.
2. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1 deve
avvenire direttamente dalla pianta.
3. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1
sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire
l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche
qualitative contenute nel frutto.
4. Le operazioni di raccolta devono avvenire entro due giorni dalla
raccolta delle olive.
Art. 6
Caratteristiche al consumo
1. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Terra d’Otranto" deve rispondere
all e seguenti caratteristiche:
- colore: verde o giallo con riflessi verdi;
- odore: di fruttato medio con leggera sensazione di foglia;
- sapore: fruttato con leggera sensazione di piccante e di amaro;
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;
- punteggio al Panel test: >= 6,5;
- numero perossidi: <=14 MeqO2/kg
- K 232: <=2,20
- K 270: <=0,170
- Acido linoleico:<=13%
- Acido linolenico: <=0,80
- Acido oleico: >=70%
- Valore del campesterolo: <=3,50
- Trilinoleina: <=0,30
2. Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla
attuale normativa U.E.
3. In ogni campagna olearia il Consorzio di tutela individua e conserva
in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi degli
oli di cui all'art. 1 da utilizzare come standard di riferimento per
l'esecuzione dell'esame organolettico.
4. È in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali di modificare con proprio decreto i limiti analitici
soprariportati su richiesta del consorzio di tutela.
5. La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve essere
effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura prevista dal
decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in ordine agli esami
chimico-fisici ed organolettici.
Art. 7
Designazione e presentazione
1. Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal
presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: "fine",
"scelto", "selezionato", superiore".
2. È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati
purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in
inganno il consumatore.
3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione
territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda
olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa
olivicola situate nell'area di produzione è consentito solo se il
prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli
oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il
confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.
4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono avvenire
nell'ambito della zona geografica delimitata al punto 1 dell'art. 3.
5. L'uso di altre indicazioni geografiche consentite ai sensi dell'art.
1, punto 2 del decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, riferite a
comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva
deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli
utilizzati per la designazione della denominazione di origine
controllata di cui all'art. 1.
6. Il nome della denominazione di origine controllata di cui all'art. I
deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con
colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale
da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che
compaiono su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme
di etichettatura previste dalla vigente legislazione.
7. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata
di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro
o in danda stagnata di capacità non superiore a litri 5.
8. È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle
olive da cui l'olio è ottenuto.
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