Classificazione e normativa Olio di Puglia: Olio Schirinzi Salento

 

 Normativa e classificazione dell'olio di oliva


Normativa di riferimento olio di oliva

     L'olio d'oliva è un elemento fondamentale e tipico della dieta mediterranea, ma con tale termine si definiscono in maniera generica tutti gli oli derivanti dalla lavorazione delle olive; in realtà esso racchiude una gamma di prodotti diversi per qualità e caratteristiche.
A seguito dell'emanazione del Reg. CEE 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa di oliva nonchè ai metodi ad essi attinenti, l'olio d'oliva viene classificato con riferimento alle sue caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche (panel test). Con successivo Reg. CEE 356/92 sono state fissate le denominazioni e definizioni degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, in vigore sino al 31 ottobre 2003.

LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DELL'OLIO D'OLIVA

       Con il Reg. Ce 1531/2001 del Consiglio del 23 luglio 2001 sono state fissate le descrizioni e definizioni degli oli d'oliva e degli oli di sansa di oliva, in vigore dal 1° novembre 2003, che si riportano qui di seguito:

OLI D'OLIVA VERGINI. Ottenuti dalla sola spremitura delle olive.
Oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazioni dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, decantazione, centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura. Detti oli di oliva sono oggetto della classificazione e denominazioni che seguono:
 

Tipologia

Acidità libera

Olio extra vergine di oliva, la cui acidità libera, espressa in acido oleico è al massimo di 0,8 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

max 0,8%

Olio di oliva vergine, la cui acidità libera, espressa in acido oleico è al massimo di 2 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

max 2,0%

Olio d'oliva vergine lampante, la cui acidità libera, espressa in acido oleico è superiore a 2 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

oltre 2,0%


OLIO DI OLIVA RAFFINATO.
Olio di oliva ottenuto dalla raffinazione di olio di oliva vergine con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;
OLIO DI SANSA DI OLIVA GREGGIO.
Olio ottenuto dalla sansa d'oliva mediante trattamento con solventi o mediante processi fisici, oppure olio corrispondente all'olio d'oliva lampante, e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;
OLIO DI OLIVA.
Olio ottenuto dal taglio di olio d'oliva vergine diverso dall'olio lampante e olio d'oliva raffinato, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;
OLIO DI SANSA DI OLIVA RAFFINATO.
Olio ottenuto dalla raffinazione di olio di sansa di oliva greggio, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;
OLIO DI SANSA DI OLIVA.
Olio ottenuto dal taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di olio di oliva vergine diverso dall'olio lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
 

I valori previsti dalla normativa, Reg. CEE 2568/91, per la classificazione della categoria commerciale di un olio d'oliva sono indicati nell'allegano I del regolamento. Qui sono indicate le caratteristiche chimico-organolettiche degli oli d'oliva.
 

ALLEGATO I DEL REG. 2568/91/CEE - MODIFICATO DA ULTIMO REG. 1989/03/CE
 

Categoria

Acidità
%

Valore dei perossidi mcq/O2/kg

Cere mg/kg

Acidi saturi in posizione 2 del trigliceride
%

K232 K270 Delta-K

Valutazione Mediana del difetto (Md)

Valutazione Mediana del fruttato (Mf)

1. Olio di oliva vergine extra

M 0,8

M 20

M 250

M 1,5

M 2,50 M 0,22 M 0,01

Md=0

Mf>0

2. Olio di oliva vergine

M 2,0

M 20

M 250

M 1,5

M 2,60 M 0,25 M 0,01

Md <= 2,5

Mf>0

3. Olio di oliva vergine lampante

M 2,0

-

M 300

M 1,5

- - -

Md>2,5

-

4. Olio di oliva raffinato

M 0,3

M   5

M 350

M 1,8

- M 1,10 M 0,16

-

-

5. Olio di oliva

M 1,0

M 15

M 350

M 1,8

- M 0,90 M 0,15

-

-

6. Olio di sansa di oliva greggio

-

-

m 350

M 2,2

- - -

-

-

7. Olio di sansa di oliva raffinato

M 0,3

M   5

m 350

M 2,2

- M 2,00 M 0,20

-

-

98 Olio di sansa d'oliva

M 1,0

M 15

m 350

M 2,2

- M 1,70 M 0,18

-

-

Olio extravergine di oliva


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