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2007:
Legge di Tutela e Valorizzazione del paesaggio degli Ulivi monumentali della
Puglia
Regione Puglia Legge Regionale
n. 14 del 04-06-2007
(B.U.R. Puglia n. 83 del 7-6-2007)

IL
CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO
I
FINALITÀ E DEFINIZIONI
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di ulivo
monumentali, anche isolati, in virtù della loro funzione produttiva,
di difesa ecologica e idrogeologica nonché quali elementi peculiari
e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio
regionale.
2. La tutela degli ulivi non aventi carattere di monumentalità resta
disciplinata dalla legge 14 febbraio 1951, n. 144 (Modificazione
degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27
luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di abbattimento di
alberi di ulivo), e dalle norme applicative regionali.
ARTICOLO 2
(Definizioni)
1. Il carattere di monumentalità viene attribuito quando la
pianta di ulivo possiede età plurisecolare deducibile da:
a) dimensioni del tronco della pianta, con diametro uguale o
superiore a centimetri 100, misurato all’altezza di centimetri 130
dal suolo; nel caso di alberi con tronco frammentato il diametro è
quello complessivo ottenuto ricostruendo la forma teorica del tronco
intero;
b) oppure accertato valore storico-antropologico per citazione o
rappresentazione in documenti o rappresentazioni iconiche-storiche.
2. Può prescindersi dai caratteri definiti al comma 1 nel caso di
alberi con diametro compreso tra i centimetri 70 e 100 misurato
ricostruendo, nel caso di tronco frammentato, la forma teorica del
tronco intero nei seguenti casi:
a) forma scultorea del tronco (forma spiralata, alveolare, cavata,
portamento a bandiera, presenza di formazioni mammellonari);
b) riconosciuto valore simbolico attribuito da una comunità;
c) localizzazioni in adiacenza a beni di interesse
storico-artistico, architettonico, archeologico riconosciuti ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei
beni culturali, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002,
n. 137).
3. Il carattere di monumentalità può attribuirsi agli uliveti che
presentano una percentuale minima del 60 per cento di piante
monumentali all’interno dell’unità colturale, individuata nella
relativa particella catastale.
TITOLO II
RILEVAZIONE SISTEMATICA E TUTELA
ARTICOLO 3
(Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali)
1. È istituita la Commissione tecnica per la tutela degli alberi
monumentali,
che ha sede presso l’Assessorato regionale all’ecologia ed è
composta da:
a) un dirigente o funzionario nominato dall’Assessore regionale
all’ecologia, con funzioni di Presidente;
b) un dirigente o funzionario nominato dall’Assessore regionale
all’assetto del territorio o suo delegato;
c) un dirigente o funzionario nominato dall’Assessore regionale alle
risorse agroalimentari o suo delegato;
d) un rappresentante indicato dalla Soprintendenza per i beni
architettonici e per il paesaggio per la Puglia;
e) un rappresentante indicato dal Comando regionale del Corpo
forestale dello Stato;
f) due rappresentanti indicati dalle associazioni ambientaliste
regionali riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8
luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme
in materia di danno ambientale) e successive modificazioni, con
specifica competenza nella tutela del paesaggio;
g) tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, con
specifica competenza nel settore olivicolo e/o forestale;
h) un rappresentante delle associazioni agrituristiche riconosciute
ai sensi dell’articolo 13 della l. 349/1986 e successive
modificazioni;
i) un rappresentante del Dipartimento di scienze delle produzioni
vegetali dell’Università degli studi di Bari;
j) un rappresentante del Dipartimento di scienze agroambientali,
chimica e difesa vegetale dell’Università di Foggia.
2. Svolge le funzioni di segretario della Commissione un funzionario
designato dall’Assessore regionale all’ecologia.
3. Le proposte di nomina devono pervenire, a seguito di richiesta
dell’Assessore all’ecologia, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. La Commissione è validamente
costituita, con apposita deliberazione della Giunta regionale da
adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, quando sia stata nominata la maggioranza dei suoi
membri.
4. La Commissione svolge relativamente agli alberi monumentali i
seguenti compiti:
a) formulare pareri sulla metodologia di rilevazione, sui parametri
e sulla scheda di identificazione degli alberi monumentali;
b) validare le segnalazioni pervenute e le rilevazioni sistematiche
effettuate per incarico della Giunta regionale;
c) formulare pareri in merito all’inclusione degli alberi
monumentali segnalati nell’elenco degli ulivi monumentali di cui
all’articolo 5 o nell’albo regionale di cui all’ articolo 18;
d) suggerire forme integrate di tutela e valorizzazione del
patrimonio ambientale in oggetto, comprese le misure di politica
agricola e forestale idonee a tal fine e la promozione di attività
di ricerca;
e) esprimere parere obbligatorio e vincolante sull’eventuale
abbattimento e/o spostamento degli alberi monumentali inseriti
nell’albo regionale di cui all’articolo 18 e nell’elenco di cui
all’articolo 5.
5. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente, su
richiesta dell’Assessore all’ecologia o dell’Assessore all’assetto
del territorio o dell’Assessore alle risorse agroalimentari o su
richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni della
Commissione sono valide con la partecipazione della maggioranza
assoluta dei componenti.
6. La Commissione dura in carica cinque anni e scade con lo
scioglimento del Consiglio regionale. Essa svolge la sua attività
fino all’insediamento dei nuovi componenti.
7. Ai membri della Commissione esterni al personale della Regione
Puglia spettano il gettone di presenza e le altre eventuali
indennità previste dalle leggi regionali vigenti in materia.
ARTICOLO 4
(Rilevazione sistematica degli ulivi monumentali)
1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, approva, con proprio
provvedimento, su proposta della Commissione tecnica per la tutela
degli alberi monumentali, la scheda di rilevazione degli ulivi e
degli uliveti monumentali della Puglia allo scopo di predisporne il
rilevamento sistematico e la relativa identificazione.
2. La scheda deve essere predisposta per la raccolta di dati e
informazioni dettagliate relative a:
a) univoca localizzazione;
b) proprietà;
c) dimensione e numero delle piante;
d) caratteristiche monumentali, paesaggistico-ambientali,
storico-culturali, tipologie colturali.
3. Con il provvedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale
dichiara avviato il rilevamento sistematico degli ulivi e uliveti
monumentali, che può effettuarsi anche attraverso la stipula di
convenzioni e protocolli di intesa con altri enti o organizzazioni.
Singoli cittadini, associazioni, organizzazioni, enti pubblici e
loro articolazioni possono segnalare l’esistenza di ulivi e/o
uliveti monumentali da sottoporre a tutela e valorizzazione.
ARTICOLO 5
(Elenco degli ulivi e uliveti monumentali)
1. A seguito della rilevazione sistematica e delle segnalazioni
degli ulivi monumentali la Giunta regionale, su proposta
dell’Assessorato all’ecologia, sentito il parere della Commissione
tecnica di cui all’articolo 3, predispone e aggiorna annualmente
l’elenco degli ulivi monumentali della regione Puglia e determina le
risorse finanziarie destinate alla loro tutela e valorizzazione.
2. L’elenco di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione Puglia e comunicato agli enti interessati. Tale elenco
contiene anche le indicazioni catastali utili per l’individuazione
delle singole proprietà. I proprietari dei suoli possono, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale
della Regione Puglia, proporre motivata opposizione alla Giunta
regionale avverso il provvedimento di cui al presente comma.
3. La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione tecnica
di cui all’articolo 3, decide sulle opposizioni ricevute e approva
in via definitiva l’elenco degli ulivi monumentali. Tale elenco è
sottoposto a nuova pubblicazione sul Bollettino ufficiale della
Regione Puglia.
ARTICOLO 6
(Tutela degli ulivi monumentali)
1. Con la pubblicazione definitiva dell’elenco, gli uliveti
monumentali sono automaticamente sottoposti a vincolo paesaggistico
in quanto assimilati a beni diffusi del paesaggio e come tali devono
essere individuati negli strumenti urbanistici comunali. Per essi
saranno previste adeguate forme di valorizzazione.
2. Ad ogni ulivo monumentale é attribuito un codice di
identificazione univoco, anche nel caso in cui quest’ultimo ricada
in uliveto monumentale.
3. Gli uliveti monumentali sono sottoposti alle prescrizioni di cui
al punto 4 dell’articolo 3.14 delle norme tecniche di attuazione (NTA)
del Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (PUTT/P).
4. Per la tutela e la manutenzione degli ulivi monumentali e delle
aree sulle quali essi insistono, la Regione Puglia e gli enti
locali, nell’ambito delle rispettive competenze, possono ricorrere a
convenzioni con gli imprenditori agricoli, stipulate ai sensi
dell’articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228
(Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma
dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57). Tali convenzioni
sono stipulate prioritariamente con i coltivatori diretti e con gli
imprenditori agricoli professionali.
TITOLO III
AZIONI DI PROMOZIONE
ARTICOLO 7
(Menzione speciale “Olio extravergine degli ulivi secolari di
Puglia”)
1. E’ istituita la menzione speciale “Olio extravergine degli
ulivi secolari di Puglia”, che può essere utilizzata da tutti i
produttori di olio extravergine ottenuto da drupe provenienti da
ulivi e uliveti monumentali inseriti nell’elenco di cui all’articolo
5.
2. La menzione speciale può essere associata a quella prevista da
marchi di denominazione di origine protetta (DOP) o di indicazione
geografica protetta (IGP), da marchi collettivi.
3. Alla promozione dei prodotti che godono della menzione speciale
provvede la Regione Puglia, a proprie spese, nei limiti degli
appositi stanziamenti di bilancio e utilizzando i finanziamenti
europei previsti dal programma di sviluppo rurale, anche su istanza
dei proprietari o di associazioni di proprietari e degli aventi
diritto, mediante avvio di appositi accordi commerciali, promozione
di consorzi di produttori, partecipazione a fiere e manifestazioni,
promozione mediante canali pubblicitari.
ARTICOLO 8
(Promozione del paesaggio ulivetato)
1. La Regione Puglia promuove l’immagine del paesaggio ulivetato
della Puglia, in particolare degli ulivi e uliveti monumentali e
delle loro produzioni, anche a fini turistici.
2. In considerazione dei peculiari aspetti storici, rurali, sociali,
ambientali e paesaggistici che caratterizzano il patrimonio
regionale degli ulivi secolari, l’Assessorato al turismo e industria
alberghiera, di concerto con l’Assessorato all’ecologia, sentita la
Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali di cui
all’articolo 3, promuove uno specifico progetto di valorizzazione
turistica, da realizzarsi entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Nell’ambito dell’applicazione della politica agricola comunitaria
e in particolare del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del
20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo
all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore
dei grassi, e successive modifiche e integrazioni, la Regione Puglia
promuove azioni nei confronti del Ministero delle politiche agricole
e forestali e della stessa Unione europea volte a intraprendere
operazioni collettive di mantenimento in produzione degli ulivi
monumentali ad alto valore storico-culturale-ambientale e/o a
rischio di abbandono.
4. La Regione Puglia promuove, indirizza e sostiene le attività
delle organizzazioni agricole e degli operatori del settore
olivicolo volte a
perseguire gli obiettivi sopra definiti.
ARTICOLO 9
(Premialità a favore degli uliveti monumentali)
1. Gli imprenditori agricoli proprietari di suoli interessati da
ulivi monumentali hanno priorità nei finanziamenti regionali,
nazionali e comunitari per la realizzazione di progetti con finalità
di mantenimento in coltura degli ulivi monumentali, miglioramento
qualitativo del prodotto, recupero e manutenzione del paesaggio
rurale.
TITOLO IV
DIVIETI E DEROGHE - FUNZIONI DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA - SANZIONI
ARTICOLO 10
(Divieti)
1. E’ vietato il danneggiamento, l’abbattimento, l’espianto e il
commercio degli ulivi monumentali inseriti nell’elenco regionale di
cui all’articolo 5.
ARTICOLO 11
(Deroghe)
1. Per gli ulivi e gli uliveti monumentali di cui all’articolo 5
possono essere concesse deroghe ai divieti di cui all’articolo 10
esclusivamente per motivi di pubblica utilità o per opere i cui
procedimenti autorizzativi siano stati completati alla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. E’ in ogni caso vietato destinare e trasportare le piante di cui
al comma 1 per scopi vivaistici e/o ornamentali.
3. Le deroghe possono essere concesse, con le vigenti procedure
relative all’applicazione della l. 144/1951 e delle norme
applicative regionali, soltanto previa acquisizione del parere
vincolante della Commissione tecnica di cui all’articolo 3, che deve
valutare la sussistenza delle condizioni che possono consentire
l’espianto, le sue finalità, la documentata inesistenza di soluzioni
alternative, l’esistenza di un apposito progetto di reimpianto.
4. E’ fatta salva la procedura di valutazione di incidenza di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché
della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche e
integrazioni, nel caso siano interessati siti di “Rete Natura 2000”
(proposti siti di importanza comunitaria - pSIC, zone di protezione
speciale -ZPS, zone speciali di conservazione -ZSC) e il nulla-osta
dell’Ente di gestione nel caso di aree protette nazionali e
regionali (legge 6 dicembre 1991, n. 394 - Legge quadro sulle aree
protette - e legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 -Norme per
l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella
regione Puglia).
5. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo hanno
validità improrogabile di due anni.
ARTICOLO 12
(Reimpianto di ulivi plurisecolari)
1. L’operazione di reimpianto di ulivi monumentali di cui
all’articolo 11 è a totale carico del realizzatore dell’opera.
2. L’operazione di cui al comma 1 deve avvenire in aree libere degli
stessi lotti di intervento o, subordinatamente, in altre aree di
proprietà privata o pubblica del territorio comunale o di comuni
viciniori.
3. Le comunità montane, le amministrazioni comunali e provinciali e
gli enti di gestione delle aree naturali protette possono
individuare aree di loro proprietà o di cui acquisiscono la
disponibilità per il reimpianto di ulivi monumentali e attivare
convenzioni per la loro manutenzione, ai sensi del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione
del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo
2001, n. 57). Le aree destinate al reimpianto non possono essere
scelte tra quelle coperte da vegetazione arborea o arbustiva
spontanea o che facciano parte di habitat naturali di interesse
comunitario (dir. 92/43/CEE).
4. Gli enti di cui al comma 3 comunicano la presenza di aree
destinate al reimpianto di ulivi monumentali e le loro
caratteristiche all’Assessorato regionale alle risorse
agroalimentari, che redige un elenco delle aree disponibili per il
reimpianto degli ulivi monumentali, consultabile presso gli uffici
provinciali per l’agricoltura (UPA).
5. Gli alberi da reimpiantare possono essere spostati soltanto se
accompagnati da apposita autorizzazione rilasciata dall’UPA
competente, indicante l’area di espianto e quella del successivo
reimpianto. Il mancato reimpianto è soggetto alle sanzioni di cui
all’articolo 17.
6. Gli enti che individuano aree per il reimpianto di ulivi
monumentali e che riservano quote dei bilanci comunali alla tutela e
valorizzazione degli stessi, o che prevedono agevolazioni fiscali
per gli imprenditori agricoli proprietari di suoli interessati da
uliveti monumentali, hanno priorità nell’accesso a finanziamenti
regionali per la realizzazione di progetti con finalità di tutela
del patrimonio naturale e del paesaggio.
ARTICOLO 13
(Opere di miglioramento fondiario)
1. Le opere di miglioramento fondiario consentite nei terreni
con notevole presenza di ulivi monumentali inseriti nell’elenco di
cui all’articolo 5 sono unicamente quelle di rinfittimento
dell’uliveto stesso, o che prevedano la realizzazione di colture
consociate, da eseguirsi senza arrecare danno alle piante già
esistenti.
2. Il rinfittimento deve essere effettuato con piante di ulivo di
varietà locale e/o di varietà previste dai relativi disciplinari di
produzione delle DOP.
3. Negli uliveti monumentali può altresì essere consentita, se
richiede limitati spostamenti di ulivi monumentali all’interno della
stessa particella catastale, la realizzazione di piccole opere a
servizio dell’attività agricola.
4. Le opere di cui al comma 3 sono sottoposte al parere della
Commissione di cui all’articolo 3.
5. Le autorizzazioni sono rilasciate con le medesime modalità
previste per i piani di miglioramento aziendale.
ARTICOLO 14
(Monitoraggio del paesaggio ulivetato pugliese)
1. Alla fine di ogni anno, gli ispettorati provinciali
dell’agricoltura, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione
della Giunta regionale 14 dicembre 1989, n. 7310 (Direttive per
l’esercizio della delega ai capi dell’ispettorati provinciali
dell’agricoltura concernente l’autorizzazione all’abbattimento di
alberi d’ulivo) e delle domande di espianto degli ulivi e delle
deroghe e autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 11 e 13,
inviano alla Commissione di cui all’articolo 3 una dettagliata
relazione sulle modifiche intervenute nel paesaggio ulivetato del
territorio di propria competenza.
ARTICOLO 15
(Regime transitorio)
1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore
della presente legge e la data di pubblicazione definitiva
dell’elenco degli ulivi monumentali di cui all’articolo 5, e
comunque per non più di tre anni, è vietato su tutto il territorio
regionale il danneggiamento, l’abbattimento, l’espianto e il
commercio degli ulivi plurisecolari rispondenti a una delle
caratteristiche indicate nell’articolo 2.
ARTICOLO 16
(Funzioni di controllo e sorveglianza)
1. Le funzioni di controllo e sorveglianza sulle violazioni alla
presente legge sono demandate al Corpo forestale dello Stato.
Attività di controllo può altresì essere svolta dalle polizie
provinciali e municipali, dalle guardie di caccia e pesca e dalle
guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 28 luglio
2003, n. 10 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza
ecologica). Verifiche e controlli sul rispetto delle deroghe e
autorizzazioni concesse possono essere effettuati anche dal
personale appositamente delegato dagli uffici provinciali per
l’agricoltura e dagli ispettorati ripartimentali delle foreste.
ARTICOLO 17
(Sanzioni)
1. Dalla data di pubblicazione dell’elenco degli ulivi
monumentali di cui all’articolo 5 e fatto salvo il concorso con
altre e più gravi violazioni, chiunque violi le norme contenute
negli articoli 10, 11, 12, 13 e 15 viene punito con una sanzione
amministrativa da un minimo di euro 3 mila a un massimo di euro 30
mila per ogni pianta interessata, sino a un massimo di euro 250
mila. Gli importi provenienti da dette sanzioni affluiscono sul
capitolo di entrata 3061120 "Proventi derivanti dalle indennità
pecuniarie per violazione delle disposizioni legislative in materia
dei beni culturali e ambientali" dell’unità previsionale di base
3.4.2 del bilancio regionale e devono essere utilizzate per gli
scopi di tutela e valorizzazione previste dalla presente legge.
TITOLO V
TUTELA PAESAGGISTICA DEGLI ALBERI
ARTICOLO 18
(Modifica dell’articolo 30 della legge regionale 31 maggio 2001, n.
14)
1. L’articolo 30 (Tutela paesaggistica alberi) della legge
regionale 31 maggio 2001, n. 14 (Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003 ), è
sostituito dal seguente:
“ Art. 30
(Tutela paesaggistica degli alberi)
1. E’ istituito presso l’Assessorato regionale all’ecologia l’albo
degli “Alberi monumentali”, nel quale sono iscritti gli alberi di
qualsiasi essenza spontanea o coltivata, anche in esemplari isolati,
che, per le loro caratteristiche di monumentalità, costituiscono
elemento caratteristico del paesaggio. Nell’albo possono anche
essere iscritti esemplari arborei che rivestano importanza storica e
culturale.
2. Nell’ambito del patrimonio arboreo della regione particolare
rilevanza assume la presenza di alberi secolari di carrubo. A tal
fine sono sottoposti alle norme di tutela di cui all’articolo 6,
comma 1, tutti gli alberi di carrubo che presentano diametro uguale
o superiore a centimetri 80 misurato all’altezza di centimetri 130
dal suolo.
3. Alla formazione e aggiornamento dell’albo provvede l’Assessorato
regionale all’ecologia su segnalazione degli ispettorati
ripartimentali delle foreste, degli uffici provinciali
dell’agricoltura, nonché di altri enti pubblici, delle associazioni
ambientaliste, delle organizzazioni professionali agricole e di
singoli cittadini.
4. L’Assessorato regionale all’ecologia può provvedere
all’individuazione degli alberi monumentali anche attraverso
rilevamenti sistematici realizzati anche in collaborazione con altri
enti. L’inserimento di esemplari nell’albo degli “Alberi
monumentali” viene notificato ai proprietari dei medesimi.
5. Gli alberi monumentali iscritti all’albo regionale vengono
individuati da apposite tabelle alla cui realizzazione e posa in
opera provvede la Regione Puglia, anche attraverso appositi accordi
con le amministrazioni provinciali.
6. E’ fatto divieto di danneggiare in qualsiasi maniera, tagliare e
spiantare gli alberi monumentali iscritti all’albo di cui al
presente articolo.
7. Deroghe all’espianto e al taglio sono ammesse per motivi
eccezionali, quali la morte delle piante, gravi fitopatie o gravi
danni da eventi naturali.
8. Il taglio e l’espianto sono subordinati all’autorizzazione degli
ispettorati ripartimentali delle foreste, che provvedono a
effettuare i
controlli per accertare che ne ricorrano le condizioni.
9. La violazione delle norme di cui al presente articolo comporta
una sanzione amministrativa da euro 3 mila a euro 30 mila per
albero, che affluiscono sul capitolo di entrata 3061120 "Proventi
derivanti dalle indennità pecuniarie per violazione delle
disposizioni legislative in materia dei beni culturali e ambientali"
dell’unità previsionale di base 3.4.2 del bilancio regionale.
TITOLO VI
NORMA FINANZIARIA
ARTICOLO 19
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri necessari per il conseguimento dei fini della
presente legge si provvede mediante l’istituzione di un nuovo
capitolo nello stato di previsione dell’esercizio finanziario 2007
“Spese per la tutela e la valorizzazione degli alberi di interesse
monumentale” con una dotazione di euro 200 mila e la riduzione di
pari importo del capitolo 581011 “Spese per la costituzione delle
aree protette regionali (l.r. 19/1997)” dell’unità previsionale di
base 14.1.1 del medesimo bilancio.
Formula Finale:
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della
Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Puglia.

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