L'etichetta
svolge la funzione di vera e propria bussola per il consumatore al momento dell'acquisto, perchè contiene tutte le informazioni necessarie
sulla qualità sostanziale del prodotto.
Etichetta e rintracciabilità rappresentano, al giorno d'oggi, un binomio
imprescindibile e vincente per conquistare la fiducia del consumatore;
il cliente, infatti, impaurito dai recenti scandali (Bse, diossina,
ecc.), esige sempre più la predisposizione di etichette che garantiscano
la massima trasparenza e rintracciabilità dei prodotti alimentari.
L'etichettatura, in altre parole, è l'insieme delle mansioni: disegni, marchi, immagini,
simboli etc., che descrivono il prodotto alimentare, pertanto rappresenta una
guida
che il consumatore avveduto legge attentamente.
Il D.Lgs. n. 109 del 27/01/92 e successive modificazioni, in
attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE del consiglio
del 14/06/1989, ha introdotto regole importanti riguardo l'etichettatura
dei prodotti alimentari, sul loro
imballaggio, sulla loro
presentazione
e pubblicità.
Ora, considerando il caso specifico dell'olio d'oliva, l'etichettatura,
le presentazione e la pubblicità, oltre ad essere disciplinata come
norma di base dal D.Lgs. 109/92, è ulteriormente disciplinata dal
Regolamento CE n. 1019/2002.
In merito all'etichettatura, l'art. 3 del D.Lgs. dispone che i prodotti
alimentari preconfezionati, destinati al consumatore devono riportare le
seguenti indicazioni:
-
denominazione di
vendita, si tratta di un nome di uso comune che da una rapida descrizione del
prodotto, esso è generalmente previsto da apposite leggi che
disciplinano la vendita di quel tipo di alimento, oppure in assenza di
un'apposita normativa, si ricorre a un nome consacrato dagli usi e dalle
consuetudini.
Nel caso in esame dell'olio d'oliva, il Reg. CE n. 1019/2002 dispone che
l'etichetta deve riportare le denominazioni di vendita in conformità
all'art. 35 del Reg. n. 136/66/CEE; esistono le seguenti tipologie di
prodotto: olio extra-vergine di oliva,
olio vergine di oliva, olio di oliva e olio di sansa di oliva.
Inoltre, lo stesso Regolamento precisa che dal 1 novembre 2003 si deve
indicare in etichetta alcune informazioni sulla categoria dell'olio:
a) per l'olio extra-vergine di oliva, segue "olio
di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e
unicamente mediante procedimenti meccanici";
b) per l'olio vergine d'oliva, segue "olio
d'oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti
meccanici";
c) per le altre categorie si rimanda al Regolamento CE.
-
l'elenco degli ingredienti,
l'art. 7 del D.Lgs. dispone che l'indicazione degli ingrdienti non è
richiesta nei prodotti costituiti da un solo ingrediente, ed è il caso
dell'olio di oliva;
-
la quantità netta,
lo stesso decreto dispone che la quantità per i prodotti liquidi alimnetari
preconfezionati deve essere espressa in unità di volume, utilizzando il
litro (l o L), il centilitro (cl) o il millilitro (ml), inoltre prevede per
gli oli commestibili fino a 10 litri devono essere confezionati
esclusivamente nelle seguenti quantità nominali espresse in litri:
0,10-0,25-0,50-0,75-1,00-2,00-3,00-5,00-10,00 in recipienti ermeticamente
chiusi.
Queste disposizioni sono state integrate e sostituite in parte,
relativamente all'olio d'oliva, dal Reg. 1019/1992 che prevede capacità
massima dei recipienti fino a 5 litri (fino a 25 litri per oli destinati
alla collettività secondo il D.M. 14/11/2003);
-
termine minimo di
conservazione, tale
termine è la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue
proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione; per l'olio
d'oliva tali proprietà coincidono con le caratteristiche fisiche, chimiche
ed organolettiche. In etichetta sarà indicato "da
consumarsi preferibilmente entro"
seguito dalla data in formato giorno, mese ed anno che per gli oli d'oliva è
dopo 12-18 mesi dall'imbottigliamento; e qualora sia necessario adottare
particolari accorgimenti per garantire la conservazione del prodotto stesso,
le indicazioni sono completate dalla enunciazione delle condizioni di
conservazione, che nel caso di olio d'oliva la dicitura sarà "Conservare
al riparo dalla luce e lontano dalle fonti di calore";
-
nome o ragione sociale e sede
del produttore o confezionatore o di un venditore stabilito nella CEE, e la
sede dello stabilimenti di produzione o confezionamento,
la sede dello stabilimento di fabbricazione o confezionamento va sempre
indicata; può essere omessa solo in caso essa coincida con la sede del
produttore o confezionatore o venditore;
-
numero identificativo del
lotto di appartenenza del prodotto,
il decreto prevede che per lotto si intende un insieme di unità di vendita
di una derrata alimentare, che per l'olio coincide con bottiglie o lattine,
prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche;
il lotto è identificabile da un numero seguito dalla lettera "L",
e può essere utile per individuare partite di prodotti non conformi sul
mercato, da ritirare;
-
simboli a carattere ambientale,
sono quelli che invitano il consumatore a non disperdere i contenitori o
imballaggi dopo l'uso nell'ambiente, (art. 3 del D.M. 28/06/89). Possono
essere utilizzati testi, simboli e pittogrammi;
-
luogo di origine o
provenienza, il
decreto Lgs. 109/1992 annovera tale indicazione tra quelle obbligatorie, ma
per l'olio di oliva essa risulta essere ancora una facoltà. Infatti, il Reg.
1019/2002 afferma che la designazione di origine può figurare
sull'imballagio o sull'etichetta, unicamente per l'olio vergine ed
extra-vergine d'oliva;
-
altre indicazioni
facoltative e/o obbligatorie imposte da altre normative,
tra queste ricordiamo:
a) i simboli metrologici, come la lettera minuscola "e"
che costituisce il marchio CE per gli imballaggi preconfezionati
corrispondenti alla Direttiva n. 106/75;
b) i materiali
utilizzati per i contenitori dei liquidi,
i contenitori per olio d'oliva devono essere contrassegnati da un esagono
regolare o cerchio, all'interno del quale deve essere riportata una
abbreviazione corrispondente al materiale utilizzato per la fabbricazione
(CA carta, AL alluminio, ecc.);
c) indicazioni
facoltative del Reg. 1019/2002 soggette ad obblighi,
tra queste "prima
spremitura a freddo"
per oli vergini ed extra-vergini ottenuti a meno di 27 °C con sistemi di
estrazione tradizionale (presse idrauliche), oppure "estratto
a freddo" per oli
dello stesso genere ottenuti a meno di 27 °C con sistemi di estrazione per
centrifugazione della pasta d'olive, poi le indicazioni organolettiche
solo se basate su metodi d'analisi previsti dal Reg. CEE n. 2568/91, poi l'indicazione
dell'acidità solo se è indicato anche il tenore delle cere, l'indice dei
perossidi e l'assorbimento all'ultravioletto, e poi ancora i valori
nutrizionali, obbligatori qualora sia indicata in etichetta almeno
un'informazione nutrizionale.
Altra
indicazione fondamentale per il consumatore:
Il prezzo;
infatti qualora ci si trovi di fronte ad un olio extravergine con un prezzo unitario molto al di sotto della media di mercato,
bisogna sempre diffidare.

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